La campagna di pesca del tonno rosso (Thunnus Thynnus), per l’annualità 2013, è disciplinata dalle disposizioni della nuova Raccomandazione ICCAT, n° 12-03, e dalle disposizioni del Regolamento CE n° 302/2009, come modificato dal successivo Regolamento UE n° 500/2012, che non sono in contrasto con la predetta Raccomandazione ICCAT. Questa specie di tonnide, particolarmente tutelata dall’Ordinamento internazionale tramite l’lCCAT (International Commission for Conservation of Atlantic Tuna), un’organizzazione internazionale di cui è parte anche la Comunità Europea, è da tempo minacciata dall’eccessivo sfruttamento degli stock presenti nel Mediterraneo e negli Oceani, il quale pone a rischio la sopravvivenza della specie.
Il tonno rosso, che a differenza delle altre specie simili più comuni nel mediterraneo (alalunga, alletterato, palamita, tombarello) può superare anche i seicento chili di peso ed i tre metri di lunghezza, è particolarmente ricercato dal mercato giapponese, dove può essere venduto, al dettaglio, a quaranta euro al chilo. La sua pesca, rigidamente regolamentata può essere svolta: 1. dalle unità che esercitano la pesca professionale specificatamente autorizzate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 2. dalle unità che esercitano la pesca professionale, non espressamente autorizzate, che possono effettuare catture accessorie (by catch) entro e non oltre il limite del 5 % del totale delle catture, calcolato: in base al peso e/o al numero, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT; in base al solo peso, con riguardo a tutte le altre specie ittiche. 3. dai diportisti che, previa autorizzazione rilasciata dagli uffici delle Capitanerie di porto, possono praticare la pesca sportiva/ricreativa. Dalle ore 13:00 del 30 Maggio 2013 è fatto divieto di effettuare catture accessorie (by-catch) di tonno rosso per i pescatori professionali, di cui al suddetto punto 2.