Non sono previste eccezioni, nemmeno per chi opta di pagare una sanzione. Niente nido o scuola dell’infanzia per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria. Il divieto vale anche per gli anni successivi all’accertamento. Nessuna limitazione per la scuola dell’obbligo.
Dopo il noto decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 in materia di vaccinazioni, dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il Ministero della salute ha emanato le circolari, la prima del 14 agosto 2017, che fornisce indicazioni operative su quattro vaccinazioni raccomandate per i minori di età compresa tra zero e 16 anni (anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus) e quella del 16 agosto 2017 con le prime indicazioni operative per l’attuazione del suddetto Decreto che contiene i modelli per l’autodichiarazione e una tabella di ausilio per il controllo dell’adempimento delle vaccinazioni obbligatorie. La norma, viene specificato espressamente, sostituisce le indicazioni fornite con la Circolare 12 giugno 2017. lla luce delle nuove circolari, in particolare quella del 16 agosto, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è opportuno riportare di seguito in sintesi alcune tra le principali le direttive che non mancheranno di riaccendere il già infuocato dibattito tra pro e contro l’obbligo di vaccinazione, con prevedibili ripercussioni anche di natura giudiziale per il probabile tentativo da parte dei contrari di adire la Consulta per la verifica della costituzionalità della normativa. e vaccinazioni sono offerte gratuitamente dalle Asl, in base a specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita.”La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione – si legge – ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”. Il divieto di iscrizione ai non vaccinati non vale invece per la scuola dell’obbligo. “Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo – si legge sempre nella circolare – la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami”. I minori non vaccinabili per ragioni di salute, spiega la nota, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati. “Inoltre, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicheranno alla ASL, mediante modalità operative decise localmente dalla ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati”.