Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, con sentenza n. 12581/14, accoglie il ricorso presentato dalla prof.ssa G.M. rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Angelica Iannitelli del foro di Paola, annulla la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogato dall’ex dirigente scolastico della scuola media di Scalea condannato a pagare anche 1200 euro di spese oltre al rimborso delle spese forfetarie, all’eventuale contributo unificato, all’I.V.A. e al contributo integrativo, da distrarsi in favore dell’avvocato. Il SAB non può che esprimere soddisfazione per tale decisione in quanto, il segretario generale prof. Francesco Sola, già in fase di audizione per il contraddittorio c/o la predetta scuola, delegato dalla prof.ssa G.M. aveva contestato al dirigente scolastico il proprio modo di operare in violazione delle nuove norme in materia di sanzioni disciplinari; il dirigente scolastico non curante delle osservazioni a difesa manifestate dal SAB procedeva, comunque, a infliggere l’avvertimento scritto. Questi i fatti. La Prof.ssa M.G. si stava recando, unitamente ad un gruppo di alunni, nel laboratorio ECDL per svolgere attività di recupero/potenziamento grammatica. La necessità di dover utilizzare l’aula laboratorio era stata previamente segnalata dalla stessa al responsabile dell’organizzazione dei laboratori provvedendo, dunque, ad effettuare la dovuta prenotazione, in ossequio a quanto prescritto dal regolamento interno dell’Istituto. Ciò nonostante, a fronte della legittima richiesta delle chiavi del laboratorio ECDL da parte della Prof.ssa M.G., questa si vedeva opporre, dapprima dal personale ATA, e poi dalla Dirigente, un rifiuto assolutamente immotivato. Ovviamente la stessa chiedeva delucidazioni in merito proprio alle ragioni giustificatrici di quel diniego; rifiuto che, di fatto, impediva in maniera del tutto arbitraria il regolare espletamento dei doveri connessi alla funzione docente. La Dirigente, anziché fornire alla prof.ssa i dovuti chiarimenti, provvedeva a convocare immediatamente nell’Ufficio di Presidenza il responsabile dell’organizzazione dei laboratori, invitando l’odierna ricorrente ad attendere fuori dall’Ufficio di Presidenza l’esito del colloquio con quest’ultimo. Tant’è che la Prof.ssa attendeva, pazientemente e (si ribadisce) fuori dall’ufficio di Presidenza per come richiesto, l’esito di un colloquio inaspettatamente a porte chiuse, dopo il quale la Dirigente “ordinava” al personale ATA presente di consegnare le chiavi alla M.G., preavvisando, però, un “cambio di regole” nell’uso delle aule di laboratorio. A fronte di tale asserzione la docente chiedeva alla Dirigente che le nuove regole fossero esplicitate per iscritto. Per tutta risposta la Dirigente preannunciava un provvedimento disciplinare a carico della prof.ssa M.G., sanzione che veniva effettivamente irrogata all’esito di un procedimento illegittimo, per come accertato giudizialmente, non avendo la Dirigente rispettato i modi e i tempi di cui all’artt. 55 e seg. del D. Lgs n. 165/01.
Il Giudice, in via preliminare e assorbente, infatti ha ritenuto accoglibile la doglianza di parte ricorrente relativa alla decadenza in cui il datore di lavoro è incorso, a seguito della violazione del secondo comma dell’art. 55 bis del D. Lgs. N. 165/01, questione in riferimento alla quale parte resistente non ha esposto controdeduzioni, né in fatto né in diritto. Il dirigente scolastico acquisita la notizia della condotta posta a fondamento dell’addebito, ha proceduto sì alla contestazione di addebito omettendo di convocare la lavoratrice per il contraddittorio a sua difesa nel termine prescritto dagli artt. 55 e seg. del D. Lgs. N. 165/01 (venti giorni). Tale mancanza non può peraltro ritenersi sanata dalla comunicazione successiva di convocazione (avvenuta dopo ben 40 gg. dalla notizia), attesa l’evidente tardività della stessa, intervenuta quando il termine di cui alla norma richiamata era già spirato. Atteso che l’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 55-bis del decreto citato prevede espressamente che “la violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dell’azione disciplinare …” non v’è chi non veda come la sanzione successivamente irrogata risulti illegittima, essendo la P.A. decaduta dal potere sanzionatorio. Ma il Giudice del Lavoro è andato oltre, ritenendo la contestazione di addebiti per come formulata dalla Dirigente, generica e indeterminata essendo stata operata una mera “qualificazione” di asseriti comportamenti, senza però individuarli con precisione. Più in particolare nella contestazione di addebiti non sono puntualizzate, in concreto, quali specifiche affermazioni e/o condotte avessero potuto integrare l’illecito disciplinare ascritto. Si asserisce che la M.G. sarebbe entrata con violenza in Presidenza ma non si specifica con quali atti concreti sarebbe stata posta in essere la condotta violenta; si rileva che la docente si sarebbe comportata in modo poco educato e scorretto nei gesti e nella tonalità di voce, ma non si effettua alcuna precisazione; si afferma che sarebbero state realizzate violazioni dei doveri connessi alla funzione docente, ma senza fornire alcuna concreta determinazione. In sostanza il Giudice ritiene omessa una chiara esplicazione, da parte del datore di lavoro, nella fase della contestazione disciplinare, di quali fra le condotte addebitate fossero in concreto da ritenere suscettibili di biasimo, circostanza, questa, che comporta, ovviamente, una violazione del diritto di difesa dell’incolpata. Peraltro, precisa il Giudice Istruttore, eventuali successive esplicitazioni (sia in sede disciplinare, sia in sede giudiziaria), non potrebbero elidere né sanare il vizio procedurale già verificatosi, poiché la violazione delle garanzie di difesa dell’incolpato nella fase della contestazione non può che comportare ex se l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio successivamente adottato, anche alla stregua del principio d’immutabilità dei fatti oggetto di addebito disciplinare, finalizzato ad assicurare il pieno rispetto del contraddittorio. Ragion per cui la sanzione disciplinare veniva annullata.