Da oggi, per chi opera nel mondo delle vendite e locazioni online, entrano in vigore nuovi obblighi di comunicazione dati all’Agenzia delle Entrate, in conformità con la direttiva europea Dac7 sullo scambio automatico di informazioni sul reddito degli utenti che commercializzano beni o offrono servizi tramite piattaforme digitali.
Scadenze e Obblighi per i Gestori di Piattaforme
Entro il 31 gennaio 2024, i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e alcuni gestori stranieri “non-Ue” devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite e servizi resi dai loro utenti. Successivamente, entro il 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi dell’Unione Europea.
La direttiva si applica a una vasta gamma di attività, inclusi settori come e-commerce, affitto di beni immobili, offerta di servizi personali e noleggio di mezzi di trasporto. Tuttavia, sono esclusi i grandi fornitori alberghieri con oltre 2.000 attività “pertinenti” e i “piccoli inserzionisti” con meno di 30 attività, cui è stato versato un importo totale non superiore a 2.000 euro nell’anno.
Cosa Comunicare all’Agenzia delle Entrate
I gestori di piattaforme devono fornire informazioni chiave, inclusi il codice fiscale del soggetto che comunica, l’indirizzo e-mail e il codice fiscale italiano dei venditori interessati. Nel caso dei gestori esentati, devono inviare informazioni che dimostrano la loro esenzione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità e Termini di Comunicazione
Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Gli obblighi riguardano i gestori di piattaforme residenti, costituiti o gestiti in Italia, mentre coloro che sono esentati devono inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare.”
L’Agenzia delle Entrate verificherà le comunicazioni, emettendo esiti positivi o negativi. In caso di esito negativo, i soggetti obbligati devono effettuare un nuovo invio entro il 31 dicembre.
Scambio Internazionale di Informazioni
Il primo scambio di dati con le autorità estere è confermato entro il 29 febbraio 2024. Le informazioni verranno condivise con le autorità competenti degli Stati membri di residenza dei venditori e, se applicabile, con le autorità degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati.
In sintesi, questi nuovi obblighi mirano a garantire la trasparenza e la corretta dichiarazione fiscale nelle attività online, promuovendo una collaborazione internazionale più stretta tra le Amministrazioni fiscali.