Con la circolare INPS 30 marzo 2020, n. 49 l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative sulle indennità COVID-19 da 600 euro, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, a favore delle seguenti categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus:
- liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori del settore agricolo;
- lavoratori dello spettacolo.
Le indennità Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione non sono riconosciuti l’accredito di contribuzione figurativa e il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare. All’interno della circolare vengono fornite le informazioni su incumulabilità e incompatibilità di queste indennità con le altre prestazioni previdenziali.
La prestazione in questione viene erogata dall’INPS, previa domanda da inoltrarsi esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio online tramite le credenziali PIN, SPID, CIE o CNS. Qualora gli interessati non siano in possesso di queste credenziali, è possibile accedere al servizio in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda online, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o email subito dopo la relativa richiesta (messaggio 26 marzo 2020, n. 1381).
Le domande per la prestazione indennità 600 euro potranno essere presentate a partire dal 1° aprile 2020.
In alternativa, è possibile richiedere le indennità tramite il Contact center dell’Istituto, telefonando al numero 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai gestori). Anche in questo caso, è possibile avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore la sola prima parte del PIN.
Il decreto-legge 18/2020 ha disposto anche la proroga dei termini delle domande di disoccupazione. Nella circolare 49/2020, pertanto, vengono fornite informazioni in merito alla proroga per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, fissata al 1° giugno 2020, e i nuovi termini di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL, prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.