Diversificate le attività interessate da lavoro irregolare che vanno dalla ristorazione alla
vendita al minuto e all’edilizia.
L’attività si inserisce nell’ambito di un piano d’interventi promosso e coordinato dal Comando
Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza finalizzati a tutelare gli operatori economici
corretti dalla concorrenza sleale esercitata dalle imprese che non rispettano le regole e si
avvalgono di lavoratori dipendenti assunti in nero o comunque in modo irregolare.
Le violazioni riscontrate sono state oggetto di verbalizzazione al fine di applicare le sanzioni
previste dall’art. 3 del D.L. 12/2002, il quale, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs.
151/2015 attuativo del Jobs Act, stabilisce che in caso di impiego di lavoratori senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, si applica una
sanzione amministrativa che va da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per ciascun lavoratore
irregolare che non abbia superato, però, i 30 giorni di effettivo lavoro.
Nel caso in cui i lavoratori irregolari siano stati impiegati da più di 60 giorni effettivi di lavoro le
sanzioni possono arrivare fino a 36.000 euro per ciascun lavoratore.
Vengono quindi sviluppate indagini al fine di ricostruire la posizione complessiva del singolo
lavoratore con riferimento sia al periodo lavorativo svolto che alla corrispondenza delle
retribuzioni percepite rispetto alle norme stabilite dai contratti collettivi.
Le aziende irregolari controllate sono state “diffidate”, così come previsto dall’art. 13 del D. Lgs.
124 del 2004, alla regolarizzazione delle inosservanze riscontrate, entro i previsti termini e i
lavoratori riconducibili a tali imprese dovranno essere assunti – come previsto da tale normativa –
per almeno 3 mesi.
Le norme in materia di regolarità del rapporto di lavoro sono molto severe e contrastano l’utilizzo
di lavoratori “alla giornata” sprovvisti di un rapporto di lavoro, irregolarmente pagati ed esposti a
possibili rischi di incolumità fisica nei luoghi di lavoro.