Dimenticare di effettuare la valutazione dei rischi, ad esempio, costerà al datore di lavoro da 2.792,06 a 7.147,67 euro quando oggi si paga da 2.740 a 7.014,40. È il secondo aumento quinquennale che fa seguito al rincaro del 9,6% con decorrenza dal 1° luglio 2013. A stabilirlo è un decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro pubblicato in GU
Pene più salate sugli inadempimenti della sicurezza lavoro. Ammende e sanzioni, infatti, sono rivalutati dell’1,9% in relazione alle violazioni commesse dal prossimo 1° luglio. È il secondo aumento quinquennale che fa seguito al rincaro del 9,6% con decorrenza dal 1° luglio 2013. A stabilirlo è il decreto direttoriale n. 12/2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, pubblicato sulla G.U. n. 140/2018. Per esempio, dimenticare di effettuare la valutazione dei rischi costerà al datore di lavoro, dal prossimo luglio, l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro quando oggi, e per le violazioni commesse fino al 30 giugno, costa l’ammenda da 2.740 a 7.014,40.
Pacchetto lavoro. La novità è stata prevista dal dl n. 76/2013 (il cosiddetto pacchetto lavoro) in vigore dal 29 giugno di quell’anno. Tra le modifiche normative introdotte, il dl, convertito dalla legge n. 99/2013, ha modificato il comma 4-bis dell’art. 306 del T.u. sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008) e nella nuova versione recita così: «Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore».
Seconda rivalutazione. La stessa norma (comma 4-bis dell’art. 306), nella versione modificata dal pacchetto lavoro, aggiunge che: «In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%»; mentre individua in un decreto direttoriale lo strumento per le successive rivalutazioni quinquennali, di ammende e sanzioni pecuniarie. Con una nota del 19 aprile scorso, il ministero del lavoro ha individuato nell’Ispettorato nazionale del lavoro l’organo deputato a operare le rivalutazioni, a cominciare da quella avente decorrenza dal prossimo 1° luglio. Con il decreto direttoriale n. 12/2018, l’Inl ha approvato la rivalutazione nella misura dell’1,9%. I nuovi importi delle sanzioni resteranno validi per il periodo dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2023, con riferimento al momento di commissione della violazione.