Continuano a pervenire nelle sedi del Sindacato Autonomo di Base SAB, richieste d’intervento sindacale e/o di chiarimenti in merito a quanto riportato in oggetto, circa il comportamento di alcuni dirigenti scolastici i quali, forse disconoscendo la normativa in materia, arrogandosi anche di un potere “legislativo” ancora non posseduto, continuano a imporre al personale scolastico, per tali tipologie di assenze, il ricorso a permessi per motivi personali e/o familiari, o giustificare l’assenza con certificazione del proprio medico curante.
Nel merito, il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, fa rilevare che la circolare della F.P. n. 2/2014 ripresa anche dal MIUR con circolare prot. n. 5181 del 22/4/2014, è stata annullata con sentenza del TAR Lazio 5714/2015 che ha ribadito il principio secondo il quale l’assenza per effettuare visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici, è ben diversa dall’assenza per motivi personali/familiari, per cui la discrezionalità non è in capo all’Amministrazione, la quale non può limitare il dipendente e costringerlo alla fruizione di permessi che per loro natura sono diversi dall’istituto della malattia.
Sulla circolare 5181/2014, è intervenuto lo stesso MIUR con avviso del 29/05/2014 precisando che “le disposizioni di dettaglio contenute nella nota prot. 5181 sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel MIUR – Comparto Ministeri – e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico”.
L’attuale riferimento normativo, in merito alla certificazione da esibire per visite specialistiche ecc., se effettuate fuori regione, comprensive anche dei giorni di viaggio, è il D. L.vo n. 75 del 25/5/2017 pubblicato in G.U. il 7/6/2017, s.g. n. 130, il quale, all’art. 18 – istituzione del polo unico per le visite fiscali – prevede modifiche all’art. 55 septies del D. L.vo n. 165/2001.
Nelle note a tale articolo, che riporta il nuovo completo delle modifiche, è previsto che, nota 5 – ter: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Alla luce di quanto sopra, per la giustificazione dell’assenza riferita alle visite in oggetto, si può far ricorso a uno dei modi previsti dall’art. 5 ter, senza pretendere il certificato del medico curante, che invece sarà rilasciato nel solo caso in cui il dipendente, già in malattia, durante l’assenza, dovrà espletare visite specialistiche ecc.
Solo in questo caso, il medico curante e il lavoratore, dovranno comunicare l’assenza dal proprio domicilio per le eventuali visite di controllo.