Il Ministero dell’Istruzione è responsabile dell’incidente subito dallo scolaro investito dal bus fuori da scuola perché per il regolamento scolastico spetta agli addetti dell’istituto scolastico far salire e scendere gli alunni. Per la Cassazione la famiglia del bambino morto a seguito dell’investimento dev’essere risarcita perché il personale deve attendere anche lo scuolabus in ritardo e fino alla consegna del minore agli operatori del pubblico trasporto.
Una tragedia di una famiglia fiorentina dopo l’approdo innanzi ai tre gradi di giudizio diviene un importante precedente che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è un motivo in più per innalzare l’attenzione e la soglia di responsabilità degli operatori scolastici nei confronti degli alunni minori anche al termine delle attività e sino alla consegna degli stessi ai genitori o al personale addetto al trasporto dei mezzi pubblici. Per la Cassazione con l’ordinanza 21593/17, depositata il 19 settembre, in caso di morte dello scolaro a seguito d’investimento del bus fuori scuola, anche il ministero dell’Istruzione è responsabile dell’accaduto e deve risarcire ai genitori i danni subiti, ed in particolare il danno non patrimoniale liquidato in base alle tabelle di Milano. Per il regolamento scolastico, infatti, il personale dell’amministrazione scolastica, è tenuto a far salire e scendere gli allievi delle scuole elementari e medie dai mezzi di trasporto davanti al portone dell’istituto, attendendo anche se gli stessi ritardano, e quindi fino all’affidamento al personale del trasporto o in mancanza a soggetti pubblici responsabili. Nella fattispecie, in particolare, per gli ermellini che confermano la sentenza della corte d’appello di Firenze, il Miur è corresponsabile del sinistro al 20 % insieme al Comune (40 %) e all’autista del bus (l’altro 40 %). Peraltro, risulta corretto operato dalla Corte d’appello che aveva garantito 244.600 euro per ciascun genitore a titolo di risarcimento applicando il valore medio del danno da perdita parentale indicato dalle tabelle ambrosiane generalmente applicabili per la liquidazione del danno non patrimoniale. Nel caso affrontato, peraltro, l’amministrazione locale non era riuscita a dimostrare il caso fortuito in relazione all’evento per essere esentata dalla responsabilità da custodia di cui all’articolo 2051 cc. In virtù del richiamato regolamento scolastico, l’istituto e quindi il Ministero risulta responsabile perché i ragazzi sono stati lasciati liberi all’uscita di scuola, mentre il personale risulta tenuto alla custodia fino a quando i minori non sono affidati al personale di trasporto o a soggetti pubblici responsabili. A nulla vale la circostanza addotta dal Miur secondo cui l’incidente si sarebbe verificato all’esterno degli edifici scolastici a seguito dello svolgimento delle attività scolastiche, quindi in un luogo in cui non si estenderebbe l’obbligo di vigilanza sui minori della scuola o del personale addetto alla vigilanza dipendente dal ministero. A norma del richiamato regolamento d’istituto tale responsabilità persiste e perdura nell’ipotesi in cui i mezzi di trasporto degli allievi siano in ritardo e quindi fino al momento in cui i minori non vengono presi in consegna.