Onere della prova dei consumi effettivi a carico dell’azienda elettrica se si contestano le fatture. La società elettrica ha l’onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo.
La vicenda delle bollette a conguaglio, spesso esorbitanti e di difficile decifrazione, rimane sempre un problema per migliaia di consumatori anche dopo l’introduzione dei famigerati nuovi contatori che dovrebbero riportare “normalmente” la cosiddetta telelettura ed avrebbero dovuto eliminare l’annosa questione del computo periodico tra consumi stimati e quelli effettivi. Purtroppo la realtà è un’altra e gli utenti si vedono ancora recapitare fatture che riescono di problematica interpretazione anche agli addetti ai lavori. Ma, rileva Giovanni D’Agata, presidente “Sportello dei Diritti”, il consumatore che non ritiene corretti gli importi indicati in bolletta, deve prestare la massima attenzione e non limitarsi a prendere atto e pagare rimanendo nel dubbio, anche perché non sempre è l’azienda elettrica ad avere ragione, come nel caso di due anziani di un paese del Basso Salento che si erano visti recapitare una bolletta a seguito di ricalcolo per oltre 1500 euro in conseguenza della sostituzione del contatore, che non avrebbe comunicato telematicamente i consumi. I due coniugi, quindi, assistiti dall’avvocato Ivan Mangiullo, hanno citato in giudizio Enel Servizio Elettrico innanzi al Giudice di Pace di Tricase, nella persona dell’avvocato Anna Rita Costa, che con la sentenza 259/17, depositata il 16.06.2017, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito, annullando, di fatto la fattura a conguaglio ribadendo il principio secondo cui l’onere della prova dei consumi rimane a carico dell’azienda elettrica se si contestano le fatture e che la società elettrica ha l’onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo. Nel dettaglio il magistrato onorario ha evidenziato che: «La comunicazione, da parte dell’utente, della lettura però, è un mero onere, il cui inadempimento determina solamente la necessità di pagare l’eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato. La società elettrica ha l’onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo per accertare la presenza di eventuali conguagli per consumi superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti dell’utente, per aver pagato consumi superiori a quelli effettivi. Onere che la società erogatrice deve svolgere al fine di permettere all’utente un controllo sui consumi effettivi. Tale consumo effettivo dell’energia può essere calcolato solo mediante la lettura del contatore. Ne consegue l’importanza basilare del contatore al fine della quantificazione del corrispettivo contrattuale. Nel caso in esame , per ammissione della stessa convenuta il contatore non aveva comunicato la “telelettura” e per cui era stato sostituito. A seguito delle contestazioni del pensionato che riguardavano il periodo 2013 – 2014 nel quale il deducente aveva pagato regolarmente tutte le fatture pervenutegli, la società elettrica aveva provveduto ad un ricalcolo, ritenendo dovuto “solo” l’importo di €. 1.330,12.» Ed inoltre, per il giudice di Pace dell’ufficio del Basso Salento, spetta all’azienda elettrica provare la corrispondenza tra quanto registrato dal contatore e gli effettivi consumi. In tal senso lo stesso osserva che «in ossequio al condiviso principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi, ai fini della ripartizione dell’onere probatorio gravante sulle parti, che costituisce onere del somministrante offrire la prova del corretto funzionamento del contatore e dell’affidabilità dei valori registrati (cfr. Cass. Civ. 2008, n. 18231 e Cass. Civ. 2004 n. 10313). mentre, laddove tale onere è stato assolto, costituisce onere dell’utente quello di allegare e provare le circostanze che univocamente lo portano a presumere che è avvenuta un’utilizzazione esterna della linea enel nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono. La bolletta elettrica esibita da enel e riportante tutti i consumi dall’I.10.2013 al al 16.9.2014 è atto unilaterale di natura contabile non dissimile dalla fattura (Cass., 947/1986), che costituisce “prova delle registrazioni riportate e validamente emessa solo se l’utente non le contesta”(Cass., 8901/1997). A ciò aggiungasi che la fattura riportante il dettaglio dei consumi o scheda di riepilogo esibita da enel non è sottoscritta da alcuno né, in alcun modo, provata la provenienza di chi l’ha formato e su quali dati è basato. Nel caso di contestazione dei consumi, come nella fattispecie , la bolletta elettrica, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società di Gestione della fornitura elettrica, ha l’onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni del contatore ai consumi effettivi dell’utente. A ciò aggiungasi che parte convenuta non ha dato prova certa di quando il contatore non ha comunicato l’autolettura ovvero manca la prova certa del momento iniziale relativo al difetto manifestato dallo strumento di misura, nonché la prova che Enel , accertata la mancanza di autolettura è intervenuta per verificare il funzionamento o meno dell’apparecchio di misurazione. A comprova poi che i conteggi effettuati da Enel non sono corretti lo si rileva anche dalla circostanza che Enel non ha esibito in giudizio la stima dettagliata della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, prima dell’eventuale sostituzione del contatore e successivamente alla sostituzione». In buona sostanza, nella fattispecie, il consumatore nulla deve alla società di fornitura dell’energia elettrica che dev’essere anche condannata alle spese di lite.