Giorno 2 marzo 2017 presso l’assessorato all’ambiente delle regione Calabria si terrà la Conferenza dei servizi riguardanti la concessione per realizzare la discarica a Santa Marina, io da sindaco del comune di Scandale ribadisco il mio ” No” come avvenuto in precedenza, il mio disaccordo, va oltre gli annunciati precedenti comunicati, sono giustificati da ragioni del tutte amministrative che non possono dare il via mai all’autorizzazione, ecco il dettaglio:
1- Ancor prima di entrare nel merito delle questioni concernenti la possibilità che venga realizzata, nell’ambito del territorio di questo Comune (loc. Santa Marina o di territori limitrofi), una nuova discarica, conviene ripercorrere le precedenti fasi della vicenda che sono, del resto, formalizzate in atti e provvedimenti che, nel corso degli anni, sono stati adottati dalle Autorità competenti.
2- Con Decreto n. 2014 del 1 marzo 2010 la Regione Calabria esprimeva giudizio di compatibilità ambientale favorevole e rilasciava autorizzazione integrata ambientale (AIA) in favore della ditta Ecolsystema srl per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto da ubicarsi in località Santa Marina del Comune di Scandale (KR).
3- Con deliberazione n. 24 del 13/05/2010 il Consiglio della Provincia di Crotone, all’unanimità dei presenti, decideva di:
– “ribadire la propria opposizione alla realizzazione di qualsiasi impianto di discarica in tutto il territorio provinciale”;
– “impegnare il Presidente dell’Amministrazione Provinciale a chiedere la revoca del decreto 2014/2010 della Regione Calabria”;
– approvare, ai sensi e in attuazione di quanto disposto all’art. 197, comma 1, d.lgs. 152/06, un documento allegato che aggiornava e sostituiva il capitolo 6 “individuazione delle zone idonee per la localizzazione degli impianti” del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 20/09/03.
4- La suddetta Autorizzazione ambientale veniva sospesa con D.D.G. n° 9369 del 17/06/2010 e D.D.G. n. 18308 del 14/12/2010, in seguito ad apposita istanza in autotutela del Comune di Scandale.
5- A seguito di “alcuni approfondimenti istruttori” la Regione Calabria con DDG n. 540 dell’01/02/2011 e DDG n. 873 del 15/02/11, confermava ed integrava l’autorizzazione n. 2014/2010.
6- Successivamente, però, in seguito alla “sopravvenuta conoscenza della clausola di esclusione dal territorio provinciale di Crotone dell’insediamento di impianti di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere e suoi derivati, così come previsto dal PEAR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 315/2005”, la stessa Regione Calabria, con i DDG 12148 del 27/09/11 e DDG n. 15984 del 22/12/11, disponeva nuovamente la sospensione dell’AIA n. 2014/2010 precedentemente riconfermata ed integrata come indicato al precedente punto 5.
7- Nel frattempo, anche la l.r. n. 47 del 23/12/11 disponeva la sospensione degli effetti di tutte le autorizzazioni già rilasciate per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto non ancora in funzione. Con DDG n. 1379 del 8/02/2012 il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria prendeva atto di tale sospensione ope legis. La Ecolsystema srl impugnava tale ultimo provvedimento di sospensione dinanzi al TAR Calabria il quale, con sent. n. 365/13 rigettava il ricorso.
8- Va, altresì, evidenziato che, con l.r. n. 35 del 10/08/2012 – di integrazione e modifica dell’art. 51 della l. r. 19/2002 – la Regione Calabria ha sancito il principio secondo cui in zona agricola – qual’è quella oggetto dell’autorizzazione n. 2014/2010 – è vietata “ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall’attività agricola o da attività ad essa complementari situate all’interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di qualità”. A ciò si aggiunga che l’Area di Santa Marina del Comune di Scandale (KR) risulta, altresì, essere iscritta nel catasto delle cc.dd. “aree percorse da incendi”, per le quali vige il divieto assoluto di variazione d’uso per 10 anni.
9- In tale contesto, con D.P.R. n. 4582 del 29/10/2012, il Capo dello Stato, udito il parere 4094/11 del CdS, reso nell’Adunanza del 16/05/2012 della II Sezione, accoglieva il ricorso straordinario proposto dall’impresa Apicoltura di Albo Luigi contro la Regione Calabria e nei confronti di Ecolsystema srl, e annullava il DDG 2014/2010 suindicato.
10- Il D.P.R. 29/10/2012 rilevava, innanzitutto, la violazione da parte dell’autorizzazione ambientale impugnata, delle disposizioni contenute nel Piano Energetico ambientale della Regione Calabria (PEAR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14/02/2005, il quale espressamente stabilisce “considerata la significativa presenza sull’intero territorio crotonese di numerosi impianti industriali di trattamento rifiuti, con forte impatto ambientale si esclude la possibilità di autorizzare l’ubicazione, sul detto territorio di ulteriori impianti di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere o suoi derivati”.
11- Con ricorso, pervenuto al protocollo del Comune di Scandale il 10 gennaio 2013 col n. 132, la Ecolsystema srl chiedeva la revocazione del D.P.R. 29/10/2012 sostenendo che il provvedimento regionale n. 2014/2010 oggetto di annullamento, era stato successivamente confermato ed integrato dal d.d.g. n. 540 del 1/02/2011, unitamente al decreto confermativo n. 873/2011, e che, pertanto, il ricorso straordinario al P.R. doveva ritenersi improcedibile per carenza di interesse.
12- Con memoria del 14/03/13 il Comune di Scandale rilevava l’inammissibilità del ricorso per revocazione suindicato, ciò anche tenuto conto della circostanza per cui il D.D.G. 2014/2010 era stato comunque annullato per violazione del Piano Energetico Ambientale Regionale, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
13- Con memoria integrativa del 23/02/2015 la Ecolsystema srl, sempre in seno al giudizio per revocazione, rilevava il venir meno dell’oggetto del contendere per effetto della nota 9/12/14 con la quale la Regione Calabria comunicava il “riavvio della procedura di VIA/AIA per il progetto di riconversione della discarica per rifiuti non pericolosi”.
Va, a tale ultimo proposito, sin da subito anticipato che, pendente il giudizio per revocazione, in data 4/06/14 la Ecolsystema srl presentava alla Regione Calabria domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, volta a richiedere la verifica di assoggettabilità a VIA della richiesta di modifica alla discarica in loc. Santa Marina nel Comune di Scandale autorizzata con D.D.G. N. 2014 del 1/03/2010 per rifiuti non pericolosi contenenti amianto, così da trasformarla in discarica per rifiuti non pericolosi c.d. per R.S.U.
14- Nel frattempo la Sezione II del Consiglio di Stato adito in sede di revocazione, nell’Adunanza del 24/06/2015, ribadiva al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’invito – già rivolto nelle precedenti Adunanze del 16/04/14 e del 22/10/14 – a trasmettere alla Sezione stessa “tutti gli atti del giudizio a quo”, lasciando impregiudicata ogni questione in rito e in merito e rinviando nelle more del richiamato adempimento, l’esame del ricorso.
15- Ancora con deliberazione 27/06/2015 il Consiglio Comunale di Scandale esprimeva “parere non favorevole alla realizzazione di qualsiasi nuova discarica o ampliamento di quelle esistenti, per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non, nel sito di località Gianmiglione e, più in generale, parere non favorevole ad impianti di smaltimento rifiuti sull’intero territorio comunale”.
Pur sorgendo nel Comune di Crotone, infatti, il sito di Gianmaglione è limitrofo al territorio del Comune di Scandale, ed è stato richiamato in quanto il Piano Regionale dei rifiuti redatto nel 2007 lo ha individuato tra i siti idonei ad essere destinati a discarica per rifiuti non pericolosi, seppure principalmente a servizio della bonifica dell’Area del S.I.N.
16- Come anticipato all’ultimo periodo del punto 13), nelle more, la Ecolsystema srl, con nota prot. 184828 del 4/06/14, presentava alla Regione Calabria richiesta di riesame e modifica per la conversione della discarica autorizzata nel 2010 (con D.D.G. n. 2014/2010 annullato dal D.P.R. 29/10/12 oggetto del giudizio per revocazione ad oggi ancora pendente) in discarica per rifiuti non pericolosi, ovvero per la modifica dei codici CER in ingresso alla Discarica per rifiuti speciali non pericolosi.
17- Nella seduta del 22/07/15 il Dipartimento Ambiente e Territorio – Struttura Tecnica di valutazione VIA – AIA – VI – VAS, della Regione Calabria esprimeva parere di esclusione dell’ulteriore procedura di VIA e parere Tecnico favorevole relativo alla richiesta di modifica dei codici CER in ingresso alla Discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in loc.tà Santa Marina del Comune di Scandale.
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Premesso quanto sopra, va detto che la disciplina speciale recata dal d.lgs. n. 152/06 in materia ambientale e la decisione assunta con D.P.R. 29/10/2012, sarebbero di per sé sufficienti a chiarire l’evidente impossibilità di una concreta realizzazione della discarica in località Santa Marina del Comune di Scandale, sia per l’ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali (amianto), che nel caso dei cc.dd. rifiuti solidi urbani.
Dal punto di vista formale, inoltre, sono stati posti in essere passaggi contenuti nelle diverse deliberazioni adottate sia dall’Amministrazione Provinciale di Crotone che da questa Amministrazione Comunale, che costituiscono un ulteriore indice del netto ed inequivocabile dissenso manifestato da detti Enti Locali avverso la realizzazione di qualsiasi tipo di impianto di discarica su tutto il territorio di loro pertinenza; ciò non solo in applicazione della normativa speciale vigente in materia, ma, altresì, in accoglimento delle numerose manifestazioni poste in essere dai cittadini che vivono nelle zone interessate i quali ultimi sono notoriamente costretti a fare i conti con le esigenze di bonifica di un habitat già sin troppo sfruttato ed abusato nel corso degli ultimi decenni.
È da escludersi, dunque, la possibilità che oggi il Comune di Scandale possa, immotivatamente ed irragionevolmente, mutare orientamento in materia, specie ove si consideri che i fattori ostativi alla realizzazione dell’opera in discorso non sono stati in alcun modo, nel frattempo, rimossi.