Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sezione seconda, riunitosi giovedì scorso 18 ottobre, ha accolto l’istanza di revoca della misura cautelare emessa con ordinanza n.474/2012 del 23 agosto scorso che ordinava la sospensione della determina di Giunta Municipale n. 25 del 29/4/2012 con cui era stata approvava la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 7 posti di istruttore amministrativo cat. c1 a part-time a tempo indeterminato.
In seguito all’approvazione della citata graduatoria, infatti, il Comune di Crucoli aveva provveduto ad assumere i primi quattro candidati vincitori del concorso e proprio in merito a questo provvedimento alcuni dei concorrenti non ammessi, rappresentati dall’avvocato Antonio Giovanni Amato di Belvedere Spinello, avevano presentato un ricorso al Tar, contro il Comune di Crucoli (nella persona del Sindaco Antonio Sicilia), rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Bocchinfuso di Catanzaro, e nei confronti dei sette concorrenti risultati vincitori. Nell’udienza di agosto, insomma, l’organismo di giustizia amministrativa regionale (Presidente Romeo, Consigliere Iannini, Estensore Falferi) aveva ordinato la sospensione di quella delibera di Giunta, ma subito dopo gli stessi concorrenti, rappresentati e difesi dall’avv. Demetrio Verbaro di Catanzaro, “destinatari”, loro malgrado, della sospensiva, avevano presentato, “ad opponendum” un ulteriore ricorso in richiesta dell’annullamento dell’ordinanza del 23 agosto.
Ora però, il Tar Calabria, con quest’ultimo provvedimento adottato l’altro ieri, ritiene che sussistano “i presupposti stabiliti dal codice di procedura per decidere l’istanza di revoca della misura cautelare (allegazione di fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare); ma anche che, in attesa della decisione di merito già fissata per l’8 febbraio 2013, “debba essere valutato favorevolmente l’interesse dei controinteressati per conservazione interinale del provvedimento impugnato e che, pertanto, l’istanza di revoca, presentata dal Comune resistente e dai controinteressati, deve essere accolta e, per l’effetto, deve essere revocata l’ordinanza cautelare nella parte in cui dispone la sospensione del provvedimento impugnato, ferma restando la fissazione della trattazione di merito. In sostanza, il tribunale amministrativo calabrese (Presidente Massimo Luciano Calveri, Consigliere Giovanni Iannini, Estensore Antonio Andolfi) nella camera di consiglio del 18 ottobre ha ritenuto inammissibile l’istanza di esecuzione della misura cautelare proposta da parte ricorrente, per cui ha accolto, in parte, l’istanza di revoca e confermato la “trattazione del merito all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2013.”